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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 28 luglio 2008

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Monitoraggio
1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 24
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

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