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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 28 luglio 2008

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO IPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE
Espandere area tit2 TITOLO II - RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE
Chiudere area tit3 TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 - Monitoraggio
Art. 23 - Norma finanziaria
Art. 24 - Abrogazioni
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.
Art. 2
Principi generali
1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.
2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.
Art. 3
Cooperazione interistituzionale
1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.
CAPO II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario
Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea legislativa
1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 Sito esterno (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 Sito esterno (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno).
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.
Art. 5
Sessione comunitaria
1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005 Sito esterno. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.
2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario
1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005 Sito esterno.
2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 Sito esterno, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005 Sito esterno, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.
4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
Art. 7
Sussidiarietà
1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.
2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.
3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.
Art. 8
Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.
2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.
3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.
Art. 9
Contenuto della legge comunitaria regionale
1. La legge comunitaria regionale:
a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
Art. 10
Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE
1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.
Art. 11
Impugnazione di atti normativi comunitari
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.
3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.
Art. 13
Norme organizzative
1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.
2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.
CAPO III
Attività di rilievo internazionale della Regione
Art. 14
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:
a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.
Art. 15
Rapporti Assemblea legislativa - Giunta
1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.
2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:
a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno;
g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.
Art. 16
Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.
2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.
Art. 17
Intese con enti territoriali interni ad altro Stato
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.
3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).
4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.
5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.
Art. 18
Accordi della Regione con Stati esteri
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.
2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno nonché le misure che intende adottare al riguardo.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno.
Art. 19
Indirizzi in materia di rapporti internazionali
1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.
2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.
Art. 20
Sessione sulle relazioni internazionali
1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.
2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.
3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.
TITOLO II
RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE
Art. 21
Intese con altre Regioni
1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.
3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.
4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione Sito esterno, nell'ambito della competenza legislativa regionale.
5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.
6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.
8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.
9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Monitoraggio
1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 24
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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