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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Art. 21 quinquies
Norme attuative
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati:
a) gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;
b) le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'articolo 3 ter, comma 4;
c) le modalità per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'articolo 3 ter, comma 6;
d) le modalità per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'articolo 4, comma 2.
2. Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea è assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.
3. Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o più referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa.
5. Per garantire l'adeguata informazione e consentire la partecipazione dei soggetti interessati e dei cittadini alle attività di fase ascendente e discendente della Regione, l'Assemblea legislativa istituisce apposita sezione sul proprio sito dedicata alle attività di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.
6. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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