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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1

(rubrica modificata, modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Finalità e principi generali
1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.
1 bis. Le attività disciplinate dalla presente legge sono regolate dai principi di sussidiarietà, leale collaborazione, partecipazione democratica e trasparenza.
Art. 2
Principi generali
abrogato.
Art. 3

(comma modificato da art. 3 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

Cooperazione interistituzionale
1. ...L'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale e si informano reciprocamente sui risultati di tali attività.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

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