LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16
(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
(rubrica modificata, modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 2 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
(abrogato da art. 28 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
(comma modificato da art. 3 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.