Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 11 maggio 2018, n. 6

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)

CAPO III
Attività di rilievo internazionale della Regione
Art. 14
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:
a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;
b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.
Art. 15
Rapporti Assemblea legislativa - Giunta
1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.
2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:
a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
f) l'adozione degli atti di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno;
g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.
Art. 16
Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via amministrativa.
2. La comunicazione di cui all' articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.
Art. 17
Intese con enti territoriali interni ad altro Stato
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all' articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.
3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).
4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.
5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.
Art. 18
Accordi della Regione con Stati esteri
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.
2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno nonché le misure che intende adottare al riguardo.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell' articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 Sito esterno.
Art. 19
Indirizzi in materia di rapporti internazionali
1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.
2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.
Art. 20
Sessione sulle relazioni internazionali
1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.
2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.
3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.

Espandi Indice