LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16
NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE
(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 quinquies
(aggiunto da art. 25 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Norme attuative
1.
Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, previa informazione alla Commissione assembleare competente, sono disciplinati:
a)
gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo;
b)
le modalità per la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale prevista dall'articolo 3 ter, comma 4;
c)
le modalità per l'attivazione delle consultazioni informatiche previste dall'articolo 3 ter, comma 6;
d)
le modalità per garantire l'informazione tempestiva e senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali previste dall'articolo 4, comma 2.
2.
Il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea è assegnato alla struttura individuata dalla direzione generale, per l'Assemblea legislativa, e a quella che si occupa di affari legislativi, per la Giunta. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano nell'atto organizzativo di cui al comma 1 un gruppo di lavoro congiunto, coordinato dai responsabili di tali strutture, di cui fa altresì parte il responsabile della struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna con sede a Bruxelles.
3.
Per dare attuazione alla presente legge, inoltre, ciascuna direzione generale della Giunta individua, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal responsabile della struttura che si occupa di affari legislativi, uno o più referenti che garantiscono il raccordo con le strutture di appartenenza, assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza e collaborano alla predisposizione dei rispettivi contributi, delle relazioni da trasmettere all'Assemblea legislativa o ad altri soggetti istituzionali e li comunicano ai coordinatori di cui al comma 2.
4.
Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 12 dello Statuto e dai capi I e II del titolo I della presente legge, la struttura regionale di delegazione della Regione Emilia-Romagna presso l'Unione europea con sede a Bruxelles assicura il supporto all'Assemblea legislativa.
5.
Per garantire l'adeguata informazione e consentire la partecipazione dei soggetti interessati e dei cittadini alle attività di fase ascendente e discendente della Regione, l'Assemblea legislativa istituisce apposita sezione sul proprio sito dedicata alle attività di partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea.
6.
L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.
Art. 22
(sostituito da art. 26 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la sessione europea, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
esiti della partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente;
b)
attuazione e funzionamento della partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini alle attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;
c)
eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea;
d)
attuazione degli interventi previsti per la promozione e il sostegno della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea, evidenziando la destinazione delle risorse stanziate, risultati raggiunti ed eventuali criticità riscontrate.
2.
Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3.
La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
Art. 23
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'
articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 24
Abrogazioni
1.
Sono abrogati gli articoli 2 e 3
della legge regionale n. 6 del 2004.
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.