LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16
NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA
FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE POLITICHE E DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE
(rubrica modificata da art. 1 L.R. 11 maggio 2018, n. 6)
Art. 5 bis
(aggiunto da art. 15 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Svolgimento della sessione europea
1.
Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 5 della presente legge, entro il mese di febbraio si dà avvio ai lavori della sessione europea nelle Commissioni assembleari competenti per materia, in conformità con l’
art. 38 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
2.
La Commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea può nominare due consiglieri di riferimento istituzionale per l’esercizio delle funzioni analoghe a quelle dei relatori di maggioranza e minoranza. Si applica, per quanto compatibile, l’
art. 30 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
3.
Ai sensi dell’articolo 3 bis della presente legge, all’interno delle Commissioni assembleari sono previste due sedute: la prima seduta è dedicata all’analisi e confronto sulle iniziative europee di interesse regionale, mentre la seconda seduta è dedicata all’approvazione del parere.
4.
I pareri approvati dalle Commissioni assembleari ai sensi dell’
art. 38, comma 1, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa sono trasmessi alla commissione referente, che li allega alla propria relazione di cui all’
art. 38, comma 2, del Regolamento interno.
5.
Sulla base della relazione della commissione referente, l’Assemblea legislativa approva la Risoluzione contenente gli indirizzi sulle iniziative di interesse della Regione Emilia-Romagna.
6.
La Risoluzione viene inviata a Camera dei deputati e Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, al Parlamento europeo e ai Parlamentari europei della circoscrizione nord-est, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE).
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 49 L.R. 27 luglio 2018, n. 11, in sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater presente legge, per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza ivi previsti.