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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008

Art. 2
Finalità
1. La presente legge persegue l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.
2. Al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è previsto un periodo transitorio, di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle scelte organizzative e per la strutturazione dei servizi tecnici competenti; al termine del periodo transitorio trovano applicazione le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni di cui al Titolo IV.

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