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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008

TITOLO V
SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 21
Regime sanzionatorio
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 Sito esterno.
3. Le funzioni amministrative attribuite alla Regione dalla disciplina sanzionatoria richiamata dal comma 1 vengono svolte dai Comuni, avvalendosi delle strutture tecniche competenti in materia sismica, individuate in attuazione della presente legge.
Art. 22
Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno) è subordinata alternativamente all'asseverazione del progettista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse, ovvero alla presentazione della domanda di autorizzazione o al deposito del progetto esecutivo dell'intervento riguardante le strutture, accompagnato dall'asseverazione del progettista abilitato che le opere, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, rispettano la normativa tecnica per le costruzioni.

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