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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 29 ottobre 2008

Art. 10
1.
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo."

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