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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 29 ottobre 2008

Art. 11
Sostegno organizzativo al riordino territoriale
1. Per favorire il processo di riordino territoriale e di razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, nonché gli Enti pubblici costituenti Agenzie per la mobilità ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) o costituenti Agenzie d'ambito per i servizi pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani) possono utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le modalità disciplinati all'articolo 3 della presente legge.
2. Gli atti di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

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