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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 29 ottobre 2008

Art. 14
Norma finanziaria
1. Per far fronte all'onere derivante dall'inquadramento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001.

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