Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 29 ottobre 2008

Art. 8
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente lettera:
"f bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici."
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli importi dedicati all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis)."
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere a titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento delle attività oggetto della convenzione stessa."

Espandi Indice