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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 182 del 29 ottobre 2008

Art. 9
1.
Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 1995 è così sostituito:
"2. Il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è assicurato dalla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, sentita la direzione generale competente in materia di sanità, che provvede a predisporre gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e valutazione sull'ARPA."
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 44 del 1995.

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