LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Sostegno organizzativo al riordino territoriale
1. Per favorire il processo di riordino territoriale e di razionalizzazione del sistema istituzionale locale, gli Enti locali della Regione Emilia-Romagna, nonché gli Enti pubblici costituenti Agenzie per la mobilità ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) o costituenti Agenzie d'ambito per i servizi pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani) possono utilizzare l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le modalità disciplinati all'articolo 3 della presente legge.
2. Gli atti di competenza della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.