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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

Art. 14
Norma finanziaria
1. Per far fronte all'onere derivante dall'inquadramento di cui all'articolo 5, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni, di competenza e di cassa, al bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale n. 40 del 2001.

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