LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 5 e 6 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge.