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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

Art. 7
Pubblicazione dei programmi di attività
1. A fini di trasparenza e di responsabilizzazione nei confronti di cittadini e utenti, la Regione pubblica sul proprio sito web i programmi di attività delle strutture regionali, con indicazione, in particolare, degli obiettivi, degli indicatori che consentono di verificarne l'effettivo raggiungimento, dei soggetti responsabili, del personale e delle altre risorse assegnate.
2. Alla pubblicazione di cui al comma 1 sono tenuti anche gli enti pubblici non economici dipendenti della Regione, appartenenti al comparto "Regioni e Autonomie locali", nonché l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).

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