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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

L.R. 16 luglio 2015 n. 10

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 12

(aggiunto comma 4 bis da art. 50 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Revisione della dotazione organica del personale regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001, il tetto di spesa del personale e la relativa dotazione organica in misura corrispondente alle esigenze di inquadramento del personale di cui all'articolo 5.
2. In coerenza con quanto disposto dall' articolo 9, comma 2 della legge regionale n. 9 del 2007, le assunzioni relative alla programmazione dei fabbisogni professionali per il triennio 2008-2010 sono effettuate nei limiti del tetto di spesa corrispondente alla dotazione organica del personale, per la copertura di posti disponibili o istituiti entro il 31 dicembre 2008 o che si renderanno vacanti nel triennio 2008-2010.
3. La Regione può applicare, per il triennio 2008-2010, ai soggetti collocati nelle graduatorie per l'assunzione a tempo indeterminato, in posizioni comprese negli atti di programmazione dei fabbisogni, le disposizioni di cui all' articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2007.
4. I risparmi cumulativi conseguenti alla soppressione di posti nella dotazione organica complessiva dell'Ente devono superare, al 31 dicembre 2012, i costi cumulativi relativi agli incentivi erogati. A tal fine, la dotazione organica complessiva è ridotta a decorrere dalla prima data utile di un numero di posti corrispondente almeno al 30 per cento del costo dei posti complessivamente resisi vacanti, alla stessa data, per effetto della risoluzione consensuale. Al termine di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la Regione raffronta l'andamento complessivo degli importi erogati a titolo di incentivo e quello dei risparmi ottenuti per effetto delle soppressioni di dotazione organica, individuando l'eventuale necessità di ulteriori riduzioni della dotazione organica complessiva.
4 bis. In sede di verifica di cui al comma 4 non sono computati gli incrementi di dotazione organica autorizzati da specifiche disposizioni legislative.

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