LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 2
Applicazione per l'anno 2008 della
legge regionale n. 9 del 2007. Disposizioni straordinarie per il triennio 2008-2010
1.
Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010, la Regione dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 90 a 95
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) in materia di stabilizzazione del lavoro precario, tramite le modalità ed i criteri previsti dalla
legge regionale 4 luglio 2007, n. 9 (Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale). Gli interventi si rivolgono al personale non dirigenziale in servizio presso la Regione Emilia-Romagna alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa a tempo determinato nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 o li maturi in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. Gli interventi si rivolgono altresì ai soggetti individuati dall'
articolo 3, comma 94, lettera b) della legge n. 244 del 2007 , che abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente il 1° gennaio 2008 e che abbiano superato le procedure selettive di cui all'
articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2007 loro riservate; al conseguimento del requisito dei tre anni di servizio a tempo determinato, essi, a domanda, potranno essere assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'
articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 9 del 2007.
2.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, disciplinano le procedure per l'attuazione del comma 1.
3.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione inseriti nel comparto "Regioni e Autonomie locali".