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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

L.R. 16 luglio 2015 n. 10

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 4
Misure in materia di organizzazione del sistema sanitario e sociale della Regione Emilia-Romagna
1. La Giunta regionale, in relazione ad esigenze di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale e sulla base della programmazione annuale di cui all' articolo 6, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), può disciplinare le modalità per l'applicazione ai dipendenti di livello non dirigenziale degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario medesimo dell'istituto della risoluzione consensuale di cui all'articolo 3 della presente legge, nel rispetto dei requisiti e dei principi indicati nei commi 2 e 3 del medesimo articolo.
2. La programmazione annuale di cui al comma 1, tenuto conto dell'esigenza di garantire la piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individua gli Enti e le Aziende o le articolazioni aziendali interessate a processi di riorganizzazione il cui personale può avvalersi dell'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. In tale ambito possono essere altresì individuati i profili professionali interessati dall'applicazione dell'istituto, anche in relazione alla sussistenza di oggettive difficoltà di ricollocazione professionale e territoriale del personale.
3. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'attività dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente previsti dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), può disciplinare le modalità applicative dell'istituto della risoluzione consensuale ai dipendenti di livello non dirigenziale del suddetto ente, sulla base dei principi contenuti nel presente articolo.
4. Gli Enti e le Aziende di cui ai commi 1 e 3, che si avvalgono dell'istituto della risoluzione consensuale incentivata, attivano azioni finalizzate a conseguire, entro il 31 dicembre 2012, un obiettivo di risparmio e riqualificazione professionale del personale addetto ai servizi che verrà puntualmente definito nell'ambito della programmazione annuale di cui al comma 1.

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