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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17

MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 febbraio 2010 n. 4

L.R. 16 luglio 2015 n. 10

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023

Art. 5
Inquadramento del personale addetto ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
1. Le persone titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna disciplinato dal CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria sono inquadrate nell'organico della Giunta regionale secondo la classificazione dell'ordinamento professionale di cui al CCNL del comparto "Regioni e Autonomie locali", a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 3.
2. La Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, approva la tabella di equiparazione tra i livelli professionali del CCNL per operai addetti ad attività idraulico-forestale e idraulico-agraria e le categorie del comparto "Regioni e Autonomie locali".
3. Le persone individuate ai sensi del comma 1 sottoscrivono un contratto individuale di lavoro coerente con il nuovo inquadramento, con conseguente riconoscimento, dalla data di sottoscrizione, del trattamento giuridico, economico e previdenziale-assicurativo spettante al personale regionale.
4. Al personale inquadrato, in caso di successivo trasferimento ad altro ente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 4 e 5 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni). La Regione Emilia-Romagna finanzia la spesa stipulando a tal fine, con gli enti di destinazione del personale, apposite intese, secondo le modalità indicate all' articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001 citata.

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