LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 12 luglio 2023
Art. 7
Pubblicazione dei programmi di attività
1.
A fini di trasparenza e di responsabilizzazione nei confronti di cittadini e utenti, la Regione pubblica sul proprio sito web i programmi di attività delle strutture regionali, con indicazione, in particolare, degli obiettivi, degli indicatori che consentono di verificarne l'effettivo raggiungimento, dei soggetti responsabili, del personale e delle altre risorse assegnate.
2.
Alla pubblicazione di cui al comma 1 sono tenuti anche gli enti pubblici non economici dipendenti della Regione, appartenenti al comparto "Regioni e Autonomie locali", nonché l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA).