LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 17
MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 5 e 6 si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui è approvata la presente legge.