Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 18

MEMORIA E RESPONSABILITA' - PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA MEMORIA DEI GIUSTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 29 ottobre 2008

Art. 2
Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti
1. Per la valutazione delle iniziative della Regione in applicazione della presente legge è istituto un comitato di esperti e personalità prescelte dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
2. Tale organismo di consultazione è denominato Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti, di seguito denominato comitato.
3. Il comitato è composto da 5 a 7 membri e dura in carica non oltre la scadenza della legislatura regionale.
4. Il comitato è presieduto dal Presidente in carica dell'Assemblea legislativa, che può anche delegare un vicepresidente. Il presidente o suo delegato convoca le sedute del comitato e ne cura i lavori e le comunicazioni, senza diritto di voto.

Espandi Indice