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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 18

MEMORIA E RESPONSABILITA' - PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA MEMORIA DEI GIUSTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 29 ottobre 2008

Art. 4
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa vigenti, apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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