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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2008, n. 18

MEMORIA E RESPONSABILITA' - PROMOZIONE E SOSTEGNO DI INIZIATIVE PER LA MEMORIA DEI GIUSTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 183 del 29 ottobre 2008

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti
Art. 3 - Iniziative
Art. 4 - Oneri finanziari
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione è impegnata a valorizzare la memoria degli uomini e delle donne che con coraggio civico e responsabilità individuale hanno operato contro ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità.
2. In particolare la Regione promuove e sostiene iniziative finalizzate al recupero, al ricordo, allo studio ed alla divulgazione della memoria di uomini e donne, in particolare dell'Emilia-Romagna, che hanno compiuto nella loro vita gesti e opere finalizzate alla salvezza degli ebrei dal genocidio perpetrato in nome dell'ideologia nazista e, parimenti, è impegnata a preservare la memoria di ogni uomo e donna che ha contribuito a salvare la vita di persone e popoli oggetto di genocidi e crimini contro l'umanità.
3. Le iniziative patrocinate e sostenute dalla Regione per le finalità della presente legge sono ricomprese nella definizione "Memoria dei giusti".
Art. 2
Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti
1. Per la valutazione delle iniziative della Regione in applicazione della presente legge è istituto un comitato di esperti e personalità prescelte dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.
2. Tale organismo di consultazione è denominato Comitato per la promozione ed il sostegno di iniziative per la Memoria dei giusti, di seguito denominato comitato.
3. Il comitato è composto da 5 a 7 membri e dura in carica non oltre la scadenza della legislatura regionale.
4. Il comitato è presieduto dal Presidente in carica dell'Assemblea legislativa, che può anche delegare un vicepresidente. Il presidente o suo delegato convoca le sedute del comitato e ne cura i lavori e le comunicazioni, senza diritto di voto.
Art. 3
Iniziative
1. Tra le iniziative che la Regione può patrocinare, promuovere e sostenere sono ammessi: studi, ricerche, convegni, corsi e attività di formazione, pubblicazioni, raccolte librarie e documentazione da rendere accessibili presso musei, centri studi, fondazioni e biblioteche, intitolazioni di luoghi ed edifici, iniziative di recupero urbanistico ed ambientale, produzioni radiofoniche, televisive, multimediali e cinematografiche.
2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, può adottare uno e più bandi, riservati a scuole, organizzazioni senza finalità di lucro, università, enti locali che presentino appositi progetti coerenti con le finalità di cui all'articolo 1, con le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, nonché coi criteri definiti nei bandi. I soggetti concorrenti devono avere sede in Emilia-Romagna.
3. Alla promozione ed al finanziamento dei bandi regionali possono concorrere enti locali, altre istituzioni pubbliche e soggetti privati.
4. Per la stesura dei bandi e per la valutazione dei progetti da ammettere ai finanziamenti la Giunta regionale si avvale del parere del comitato.
5. La Giunta regionale, previo parere del comitato, può stipulare convenzioni pluriennali con istituzioni pubbliche ed organizzazioni senza finalità di lucro con sede in Emilia-Romagna, al fine di sostenere iniziative coerenti con le finalità di cui all'articolo 1. Analoghe convenzioni possono essere stipulate dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sempre avvalendosi della collaborazione del comitato.
6. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa possono, inoltre, sostenere l'informazione pubblica sulle iniziative di cui alla presente legge, anche attraverso apposite giornate dedicate, riviste, siti informatici, comunicazioni radio-televisive, campagne informative multimediali. È, altresì, possibile avvalersi della collaborazione della biblioteca dell'Assemblea legislativa.
Art. 4
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa vigenti, apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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