LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Art. 2
Finalità
1. La presente legge persegue l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.
2. Al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è previsto un periodo transitorio, di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle scelte organizzative e per la strutturazione dei servizi tecnici competenti; al termine del periodo transitorio trovano applicazione le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni di cui al Titolo IV.