LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 184 del 30 ottobre 2008
TITOLO III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 6
Principi generali in materia di pianificazione
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.
2. Le previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici generali in attuazione del presente Titolo sono prevalenti sulle disposizioni attinenti al rischio sismico contenute negli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore.
Art. 7
Pianificazione provinciale
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali.
2. A tale scopo, il PTCP individua le aree a maggiore rischio e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili.
Art. 8
Pianificazione comunale
1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP:
a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.
2. I Comuni adeguano il proprio Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 . La Giunta regionale può stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la disciplina comunale indicata dal presente comma.