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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO(1)

Art. 10
Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13.
2. Per le opere non soggette a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2002, la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
3. Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:
a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione;
b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito il testo dell'art. 5 L.R. 30 novembre 2009 n. 23: "Art. 5 Disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico 1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata). 2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008. 3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della medesima legge regionale. 4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008."

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