LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 19 dicembre 2008
Art. 23
Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) | Cap. 45175 | "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)" |
Esercizio 2009: | Euro | 3.750.000,00 |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 "Miglioramento e costruzione opere stradali", per l'importo di Euro 2.500.000,00, a valere sul Capitolo 45177, a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008, sono trasferite all'esercizio 2009 e riproposte sul Capitolo 45184.