LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 19 dicembre 2008
Art. 5
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2009 un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.