LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Fondo di dotazione della Fondazione Centro Ricerche Marine
1. Per la trasformazione della Società "Centro di Ricerche Marine - Società consortile per azioni" della quale la Regione Emilia-Romagna è già socia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1991, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società "Centro di Ricerche Marine"), in "Fondazione Centro Ricerche Marine", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), la Regione Emilia-Romagna autorizza la costituenda Fondazione a mantenere la propria quota di partecipazione al capitale sociale a titolo di fondo di dotazione. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a conferire, all'atto della trasformazione, un fondo di dotazione pari a Euro 65.000,00 a valere sul capitolo 37049 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Partecipazione alla "Fondazione Centro Ricerche Marine".