LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 26
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 13 del 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.155.498,30 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 844.501,70 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45720 - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.