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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2009 n.9

Art. 28
Legge regionale n. 14 del 2008 in materia di politiche per le giovani generazioni - Ulteriori finanziamenti - Mezzi regionali
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo degli ulteriori finanziamenti a valere sulla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), a tale scopo specifico accantonati, per l'esercizio 2009, nell'ambito del fondo speciale afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 - Capitolo 86350 - spese correnti, per l'importo di Euro 500.000,00 e del fondo speciale afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29150 - Capitolo 86500 - spese di investimento, per l'importo di Euro 1.000.000,00, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto degli equilibri economico - finanziari del bilancio.
2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 del presente articolo dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.

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