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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2009 n.9

Art. 40
1.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 16 bis
Norma transitoria
1. La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.".

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