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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 22

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2009-2011

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 luglio 2009 n.9

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo
Esercizio 2009: Euro 2.300.000,00;
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - comunicazione pubblica (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 70.000,00;
c) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13 L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 6.100.000,00;
d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 20.000.000,00
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 1.500.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
1. Per incentivare l'esercizio associato delle funzioni catastali da parte degli Enti locali, a norma dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00 a valere sul Capitolo 3201 afferente alla U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale.
Art. 4
Contributo alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole
1. Per la promozione e lo svolgimento di iniziative di ricerca ed informazione, di educazione al valore della pace e al rispetto dei diritti civili, volte ad affrontare il tema della gestione non violenta e costruttiva dei conflitti in atto e della lotta ad ogni forma di xenofobia e razzismo, ai sensi della legge regionale 13 novembre 2001, n. 35 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere per l'esercizio 2009 un contributo di Euro 100.000,00 alla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole, a valere sul Capitolo 2659, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributo ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 5
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere per l'esercizio 2009 un contributo di Euro 90.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione.
Art. 6
Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.
Art. 7
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale
Esercizio 2009: Euro 300.000,00
b) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologiEsercizio 2008:
Esercizio 2009: Euro 500.000,00
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2009: Euro 250.000,00
Art. 8
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale è disposta la seguente autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali:
a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvo pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"
Esercizio 2009: Euro 1.000.000,00
Art. 9

(aggiunta lett. c) da art. 4 L.R. 23 luglio 2009 n.9)

Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 1.000.000,00
b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2009: Euro 1.835.000,00
c) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2009: Euro 800.000,00.
Art. 10

(sostituita lett. b) da art. 6 L.R. 23 luglio 2009 n.9)

Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - cambio denominazione"
Esercizio 2009: + Euro 1.401.477,50
Esercizio 2010: Euro 8.500.000,00
b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercia-lizzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"
Esercizio 2009: Euro 5.552.000,00
Esercizio 2010: Euro 5.552.000,00
Art. 11
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1 Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2009: Euro 400.000,00.
b) Cap. 25572 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26 abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2009: Euro 500.000,00.
Art. 12
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e nell'ambito dei capitoli sottoindicati ed afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:
a) per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 , è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2009, di Euro 30.000,00 (Cap. 38050);
b) per l'attuazione di studi e ricerche per una migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli equilibri ambientali di particolare pregio e significato, anche in collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 44.021,43 (Cap. 38058);
c) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.648,38 (Cap. 38070).
Art. 13
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187 ed appartenente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2008, di Euro 570.000,00.
Art. 14
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"
Esercizio 2009: Euro 721.000,00
Art. 15
Fondo di dotazione della Fondazione Centro Ricerche Marine
1. Per la trasformazione della Società "Centro di Ricerche Marine - Società consortile per azioni" della quale la Regione Emilia-Romagna è già socia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1991, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società "Centro di Ricerche Marine"), in "Fondazione Centro Ricerche Marine", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), la Regione Emilia-Romagna autorizza la costituenda Fondazione a mantenere la propria quota di partecipazione al capitale sociale a titolo di fondo di dotazione. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a conferire, all'atto della trasformazione, un fondo di dotazione pari a Euro 65.000,00 a valere sul capitolo 37049 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14130 - Partecipazione alla "Fondazione Centro Ricerche Marine".
Art. 16
Pianificazione di tutela, uso e risanamento delle acque
1. Per l'attuazione del piano regionale finalizzato al risanamento, uso e tutela delle acque ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Piano di risanamento idrico, è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa pari a Euro 300.000,00.
Art. 17
Parco regionale del delta del Po
1. Per la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del delta del Po, ai sensi della normativa regionale e con riferimento all'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po) e alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa, a valere sul Capitolo 38030 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14300 - Parchi e riserve naturali:
Esercizio 2009: Euro 300.000,00
Esercizio 2010: Euro 300.000,00
Art. 18
Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi della legge regionale n. 6 del 2005, per l'esercizio 2009 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali:
Esercizio 2009 Euro 2.500.000,00
Esercizio 2010 Euro 1.900.000,00
Art. 19
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974, n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 20
Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 21
Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 1.900.000,00 a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul capitolo 41250, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
Art. 22
Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
Esercizio 2009: Euro 4.500.000,00
Art. 23

(aggiunte lett. b) e c) comma 1 da art. 14 L.R. 23 luglio 2009 n.9)

Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2009: Euro 3.750.000,00
b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2009: Euro 2.000.000,00
c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"
Esercizio 2009: Euro 13.364.401,14.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 "Miglioramento e costruzione opere stradali", per l'importo di Euro 2.500.000,00, a valere sul Capitolo 45177, a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008, sono trasferite all'esercizio 2009 e riproposte sul Capitolo 45184.
Art. 24
Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società Ferrovie Emilia-Romagna Srl della quale è già socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della Società "Ferrovie Emilia-Romagna Società a responsabilità limitata").
2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 10.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione regionale a società per il trasporto ferroviario.
Art. 25
Società per azioni Aeradria "Aeroporto Federico Fellini" - Rimini
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Spa Aeradria "Aeroporto Federico Fellini" con sede a Rimini, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione).
2. A tal fine è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 45722, nuova istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
Art. 26
Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 13 del 2006. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.155.498,30 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.
2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 844.501,70 per l'esercizio 2009, a valere sul Capitolo 45720 - afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.
Art. 27
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 Sito esterno (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2009, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00.
Art. 28
Legge regionale n. 14 del 2008 in materia di politiche per le giovani generazioni - Ulteriori finanziamenti - Mezzi regionali
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo degli ulteriori finanziamenti a valere sulla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), a tale scopo specifico accantonati, per l'esercizio 2009, nell'ambito del fondo speciale afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 - Capitolo 86350 - spese correnti, per l'importo di Euro 500.000,00 e del fondo speciale afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29150 - Capitolo 86500 - spese di investimento, per l'importo di Euro 1.000.000,00, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto degli equilibri economico - finanziari del bilancio.
2. I provvedimenti di variazione di cui al comma 1 del presente articolo dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.
Art. 29
Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2009, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero - universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2008, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 30
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 60.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 31
Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene determinata, per l'esercizio 2009, in complessivi Euro 37.733.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)": Euro 3.363.000,00;
b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)": Euro 21.370.000,00; Sito esterno
c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)": Euro 9.500.000,00;
d) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)": Euro 3.114.552,00;
e) Cap. 51801 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle Amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - Nuova istituzione: Euro 385.448,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 373.443,05, costituendo per l'esercizio 2008 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2009, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18120 Euro 3.796,10;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18120 Euro 279.267,00;
c) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali" - U.P.B. 1.5.1.2.18110 Euro 90.379,95.
Sito esterno
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2009, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)": Euro 254.506,00;
b) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)": Euro 274.676,70.
Art. 32
Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.
Art. 33
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica) è disposta per l'esercizio 2009 una ulteriore autorizzazione di spesa pari ad Euro 5.215.000,00, a valere sul Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti per lo sviluppo delle attività scolastiche e formative.
Art. 34
Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta per l'esercizio 2009 una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.
Art. 35
Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di "Bologna città europea della cultura per l'anno 2000", per le celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali nella regione Emilia-Romagna) è disposta per l'esercizio 2009 un'autorizzazione di spesa di Euro 2.300.000,00, a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, altresì, per l'esercizio finanziario 2009, un'autorizzazione di spesa di Euro 200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale.
Art. 36
Trasferimento all'esercizio 2009 delle autorizzazioni di spesa relative al 2008 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro 364.342.744,5, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2009 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2008:
Progr. Capitolo UPB
1) 2701 1.2.3.3.4420 Euro 752.000,00
2) 2708 1.2.3.3.4420 Euro 17.372,50
3) 2775 1.2.3.3.4420 Euro 2.537.290,00
4) 2794 1.2.3.3.4420 Euro 100.000,00
5) 3455 1.2.2.3.3100 Euro 1.548.379,15
6) 3458 1.2.2.3.3100 Euro 5.000.000,00
7) 3850 1.2.3.3.4440 Euro 212.229,38
8) 3917 1.2.1.3.1510 Euro 2.800.000,00
9) 3937 1.2.1.3.1510 Euro 1.970.000,00
10) 4270 1.2.1.3.1600 Euro 8.498.878,11
11) 14070 1.3.1.3.6200 Euro 173.393,01
12) 16332 1.3.1.3.6300 Euro 766.788,50
13) 16400 1.3.1.3.6300 Euro 223.970,36
14) 21088 1.3.2.3.8000 Euro 12.333.138,23
15) 21091 1.3.2.3.8000 Euro 1.300.000,00
16) 22210 1.3.2.3.8260 Euro 2.512.534,95
17) 22258 1.3.2.3.8270 Euro 13.000.000,00
18) 22882 1.3.2.3.8300 Euro 9.700.000,00
19) 22884 1.3.2.3.8300 Euro 5.000.000,00
20) 23417 1.3.2.3.8350 Euro 4.743.461,19
21) 23419 1.3.2.3.8350 Euro 86.116,88
22) 23502 1.3.2.3.8220 Euro 50.000,00
23) 23508 1.3.2.3.8220 Euro 55.000,00
24) 25525 1.3.3.3.10010 Euro 6.916.352,67
25) 25528 1.3.3.3.10010 Euro 1.191.273,79
26) 25780 1.3.3.3.10010 Euro 500.000,00
27) 27500 1.3.4.3.11600 Euro 484.255,30
28) 27718 1.3.4.3.11600 Euro 5.500.000,00
29) 30640 1.4.1.3.12630 Euro 9.770.142,31
30) 30644 1.4.1.3.12630 Euro 108.068,61
31) 30646 1.4.1.3.12630 Euro 2.358.969,00
32) 30885 1.4.1.3.12620 Euro 2.283.385,99
33) 31110 1.4.1.3.12650 Euro 31.463.434,12
34) 32020 1.4.1.3.12670 Euro 428.444,57
35) 32045 1.4.1.3.12800 Euro 2.183.258,22
36) 32097 1.4.1.3.12735 Euro 12.939.736,38
37) 32116 1.4.1.3.12820 Euro 2.033.417,88
38) 32123 1.4.1.3.12820 Euro 1.208.282,47
39) 35305 1.4.2.3.14000 Euro 3.152.333,76
40) 36188 1.4.2.3.14062 Euro 246.688,04
41) 37150 1.4.2.3.14150 Euro 39.456,88
42) 37250 1.4.2.3.14170 Euro 242.080,00
43) 37332 1.4.2.3.14220 Euro 1.853.644,66
44) 37336 1.4.2.3.14200 Euro 3.608.362,52
45) 37374 1.4.2.3.14220 Euro 7.613.046,06
46) 37378 1.4.2.3.14223 Euro 2.560.944,00
47) 37385 1.4.2.3.14223 Euro 5.023.164,07
48) 37388 1.4.2.3.14223 Euro 150.000,00
49) 38025 1.4.2.3.14300 Euro 25.822,84
50) 38027 1.4.2.3.14310 Euro 5.007.599,15
51) 38030 1.4.2.3.14300 Euro 509.165,52
52) 38090 1.4.2.3.14305 Euro 4.564.341,13
53) 39050 1.4.2.3.14500 Euro 1.201.851,11
54) 39220 1.4.2.3.14500 Euro 2.362.333,40
55) 39360 1.4.2.3.14555 Euro 1.557.265,66
56) 41102 1.4.3.3.15800 Euro 3.821.781,05
57) 41250 1.4.3.3.15800 Euro 2.520.956,48
58) 41360 1.4.3.3.15800 Euro 2.167.829,96
59) 41550 1.4.3.3.15800 Euro 342.477,24
60) 41570 1.4.3.3.15800 Euro 258.000,00
61) 41900 1.4.3.3.15820 Euro 395.000,00
62) 41995 1.4.3.3.15820 Euro 4.645.311,41
63) 43027 1.4.3.3.16000 Euro 1.187.620,26
64) 43221 1.4.3.3.16010 Euro 2.989.261,01
65) 43270 1.4.3.3.16010 Euro 17.616.689,16
66) 43672 1.4.3.3.16501 Euro 15.000.000,00
67) 45123 1.4.3.3.16420 Euro 242.620,42
68) 45175 1.4.3.3.16200 Euro 9.670.718,24
69) 45177 1.4.3.3.16200 Euro 2.000.000,00
70) 45184 1.4.3.3.16200 Euro 12.734.089,96
71) 45194 1.4.3.3.16200 Euro 3.083.059,78
72) 46125 1.4.3.3.16600 Euro 2.334.813,86
73) 47114 1.4.4.3.17400 Euro 753.273,65
74) 47315 1.4.4.3.17400 Euro 3.351.400,80
75) 47317 1.4.4.3.17400 Euro 30.551,14
76) 48050 1.4.4.3.17450 Euro 2.170.325,96
77) 48274 1.4.4.3.17559 Euro 1.000.000,00
78) 57200 1.5.2.3.21000 Euro 17.135.692,10
79) 57680 1.5.2.3.21060 Euro 101.252,21
80) 64400 1.5.1.3.19100 Euro 500.000,00
81) 65707 1.5.1.3.19050 Euro 33.446,41
82) 65714 1.5.1.3.19050 Euro 581.014,00
83) 65717 1.5.1.3.19050 Euro 1.101.899,79
84) 65770 1.5.1.3.19070 Euro 22.112.474,67
85) 68321 1.5.2.3.21060 Euro 4.545.977,64
86) 70545 1.6.5.3.27500 Euro 50.079,39
87) 70678 1.6.5.3.27500 Euro 2.885.394,68
88) 70718 1.6.5.3.27520 Euro 12.508.733,90
89) 70730 1.6.5.3.27500 Euro 100.000,00
90) 71572 1.6.5.3.27540 Euro 2.130.195,93
91) 73060 1.6.2.3.23500 Euro 9.587.756,18
92) 73135 1.6.3.3.24510 Euro 6.661.000,00
93) 73140 1.6.3.3.24510 Euro 519.000,00
94) 78410 1.4.2.3.14384 Euro 445,46
95) 78705 1.6.6.3.28500 Euro 3.004.929,39
Art. 37
Proroga degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato) e del suo eventuale adeguamento a quanto contenuto nell'articolo 9 (Comunicazione unica per la nascita delle imprese) del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 Sito esterno (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 Sito esterno, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale dell'artigianato di cui al capo I e II della legge regionale n. 32 del 2001 sono prorogate sino al 31 luglio 2009.
Art. 38
Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2001 e n. 10 del 2008
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), come sostituito dal comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), le parole:
"da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane"
" sono sostituite dalle parole
", esclusivamente per l'anno 2009, da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni".
2.
Al termine dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008, sono aggiunte le seguenti parole:
"nonché all'insediamento degli organi dell'Unione".
4.
All'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008 la data
"31 dicembre 2009"
è sostituita dalla data
"31 dicembre 2011".
5.
Fra l'articolo 21 e l'articolo 22 della legge regionale n. 10 del 2008 è inserito il seguente articolo:
"Art. 21 bis
Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni
1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 10 della legge regionale n. 11 del 2001, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione tra gli enti montani preordinati all'adeguamento alla presente legge regionale ed alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.
3. La Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 3.".
Art. 39
1.
Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dai seguenti commi:
"3. La Regione procede all'affidamento di cui all'articolo 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. La costituzione della società tramite scissione prevista dall'articolo 13, comma 3 della presente legge interverrà entro la data di scadenza dell'affidamento del servizio di trasporto ferroviario in corso. Fino a tale momento si applica la disciplina della separazione contabile e patrimoniale prevista dagli articoli 2, 5 e 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria). La Regione coordina la gestione della rete di sua competenza.
3 bis. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'articolo 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).".
Art. 40
1.
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 16 bis
Norma transitoria
1. La Consulta di garanzia statutaria, fino alla scadenza della legislatura in corso, opera con i soli componenti nominati dall'Assemblea legislativa e limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio, al suo interno, a maggioranza dei voti. Alla prima convocazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.".
Art. 41
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2009-2011 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 42
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. L'articolo 40 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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