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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 30 giugno 2008

TITOLO II
RIORDINO TERRITORIALE
Art. 3
Oggetto e finalità
1. Il presente Titolo detta misure di riordino dei livelli istituzionali operanti in ambito sovracomunale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento ai seguenti oggetti e finalità:
a) riordino delle Comunità montane mediante la ridelimitazione dei loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a quello delle Unioni di Comuni;
b) promozione delle Unioni di Comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la più efficace e stabile integrazione sul territorio delle politiche settoriali;
c) previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, promozione dell'esercizio in forma associata anche di funzioni provinciali;
d) incentivazione dell'unificazione in livelli dimensionali adeguati all'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le Comunità montane e le Unioni di Comuni;
e) definizione di principi sull'allocazione delle funzioni amministrative, volti a conseguire l'efficienza e l'economicità, perseguendo, attraverso le forme associative tra gli enti locali, l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati;
f) completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee nonché una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
g) graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilità, tenendo conto del rilievo pubblicistico delle attività di indirizzo politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale;
h) armonizzazione degli strumenti, generali e settoriali, della programmazione per lo sviluppo della montagna.
Capo I
Riordino delle Comunità montane
Art. 4
Revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane
1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato di funzioni comunali, la Regione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, dall'articolo 9, comma 1 lettera c) e dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), provvede, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e con le procedure indicate nel presente articolo, alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, quali enti specificamente preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al presidio delle zone montane.
2. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove, attraverso:
a) l'accorpamento di Comunità montane;
b) lo scioglimento di Comunità montane ed eventuale contestuale trasformazione in Unioni di Comuni, anche allargate ad altri Comuni;
c) lo scioglimento della Comunità montana e contestuale incorporazione in una Unione di Comuni preesistente o nel Nuovo Circondario imolese;
d) la fusione in un unico Comune montano di Comuni facenti parte della Comunità montana che conseguentemente viene soppressa.
3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i Comuni, delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.
4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati e può contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento, purché coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.
5. Qualora i Comuni interessati, nel rendere il suddetto parere, deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, disciplinate all'articolo 6, la nuova Unione di Comuni, ovvero l'incorporazione in Unione preesistente, deve essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la Comunità montana può essere, in ogni caso, sciolta.
6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.
7. Il presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative locali.
8. Il presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti successori fra le precedenti Comunità montane, i nuovi enti ed i Comuni nominando, ove necessario, un commissario per le relative operazioni. Di norma, in caso di accorpamento di più Comunità montane, la Nuova Comunità montana subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli stessi decreti prevedono, altresì, il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi, anche in deroga all'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2001.
9. Al fine di favorire la trasformazione di Comunità montane in Unioni di Comuni, una quota del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane di cui all'articolo 17 viene destinata alle Unioni derivanti da preesistenti Comunità montane per finanziarne il funzionamento, fino alla attribuzione alla Regione della gestione del fondo ordinario corrente statale.
10. La Regione assicura un riequilibrio nell'impiego delle risorse regionali, anche regolate da provvedimenti di settore, allo scopo di attenuare, per i Comuni montani, gli effetti sfavorevoli nell'accesso alle risorse statali per il funzionamento derivanti dallo scioglimento delle Comunità montane.
Art. 5
Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle Nuove Comunità montane
1. Il Consiglio delle Nuove Comunità montane è formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti.
2. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto può prevedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio così costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.
3. Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente associativo deve essere rinnovato e il precedente organo resta in carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce altresì il numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non superiore a:
a) 24 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
b) 16 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
c) 13 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
4. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente, da scegliersi tra i sindaci.
5. Per le Comunità montane costituite da almeno otto Comuni lo statuto può prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui facciano parte un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso il presidente, eletti dal Consiglio comunitario. In tal caso lo statuto deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui componenti non percepiscono alcuna indennità, deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244 del 2007 Sito esterno, agli assessori non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto sindaci dei rispettivi Comuni. Al presidente può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l'indennità spettante in quanto sindaco e quella spettante per la carica di presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Permane altresì il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Comunità montane in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".
7. I Comuni adeguano lo statuto delle Nuove Comunità montane alle disposizioni della presente legge entro il termine stabilito dal decreto del presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 2, decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
8. L'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) è abrogato.
Art. 6
Scioglimento di Comunità montane per trasformazione in Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti
1. Qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una o più Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione.
2. Le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:
a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare.
3. Qualora l'Unione di Comuni ricomprenda anche Comuni non montani, la Giunta dell'Unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci dei Comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
4. L'adesione di Comuni montani ad Unioni di Comuni e la soppressione delle Comunità montane o comunque l'esclusione di tali Comuni da Comunità montane non priva i relativi territori montani, come precisato all'articolo 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007 Sito esterno, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. E' attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.
6. In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di recesso dei Comuni già appartenenti alle Comunità montane soppresse, la Regione può, con decreto del presidente della Giunta regionale e sentiti i Comuni interessati, disporre nuovamente l'istituzione della Comunità montana includendovi i Comuni montani o parzialmente montani. Il decreto di ricostituzione indica i Comuni e ricostituisce la Comunità, stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo e regolando gli aspetti successori.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1, ad una Comunità montana.
Art. 7
Costituzione di presidi territoriali
1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità montana ridelimitata per accorpamento può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.
Art. 8
Modifiche alla disciplina di approvazione dello statuto delle Comunità montane
1. Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
2. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale.
CAPO II
Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative
Art. 9
Principio di non sovrapposizione tra enti associativi
1. La Regione favorisce la razionalizzazione del processo di riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture incentivando le forme associative con personalità giuridica a vocazione plurifunzionale e in ambito sovracomunale in cui non vi sia sovrapposizioni di enti e di competenze. A tal fine, per accedere ai contributi regionali destinati alle forme associative, ivi incluse le Nuove Comunità montane ed il Nuovo Circondario imolese, i Comuni non possono aderire per le stesse funzioni o servizi a più di un ente associativo, salva l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali o regionali.
2. La Regione promuove, in via prioritaria la fusione tra Comuni, la costituzione di Unioni di Comuni e l'esercizio associato delle funzioni da parte delle Nuove Comunità montane.
Art. 10
Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunità montane e alle Unioni di Comuni
1. Le leggi regionali successive al riordino delle forme associative operato dalla presente legge, disciplinano il conferimento alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di Comuni di funzioni e compiti amministrativi e delle relative risorse. Le suddette leggi si ispirano ai seguenti principi:
a) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni amministrative, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione;
b) razionalizzare, semplificare e contenere i costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni, attraverso il criterio dell'unificazione per ambiti territoriali adeguati;
c) riordinare e semplificare le strutture organizzative dell'amministrazione, limitandole a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni, anche al fine di eliminare le sovrapposizioni;
d) razionalizzare e semplificare i livelli di governo e di gestione, prevedendo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118 della Costituzione, che su un medesimo territorio possa configurarsi, di regola, un solo livello, plurifunzionale, per l'esercizio associato delle funzioni che i singoli Comuni non sono in grado di svolgere singolarmente.
2. Il conferimento di funzioni di cui al comma 1 alle Unioni di Comuni è effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza, a condizione che siano rispettati i requisiti per l'accesso ai contributi regolati dall'articolo 14.
3. Le Unioni di Comuni e le Nuove Comunità montane, oltre alle funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2, gestiscono tutte le funzioni che i Comuni conferiscono loro al fine dello svolgimento in forma associata. Svolgono altresì tutte le funzioni conferite loro dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima e gli enti interessati ai sensi dell'articolo 12.
Art. 11
Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni
1. Il conferimento volontario alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, salva la possibilità di articolare sportelli decentrati territoriali per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere effettuato, di norma, da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa. I commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano qualora il conferimento sia effettuato da tutti i Comuni aderenti.
2. In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente dell'Unione o della Nuova Comunità montana.
3. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, in caso di conferimento all'Unione o alla Nuova Comunità montana, dal Consiglio dell'Unione o della Nuova Comunità montana, sentita la Giunta dell'ente associativo Nuova Comunità montana. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo.
4. Ove la Nuova Comunità montana o l'Unione coincidano con il distretto socio sanitario le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata ove la legge lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
5. Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni provvedono ad adeguare alle previsioni del comma 1 i conferimenti di funzioni già effettuati in favore delle rispettive Unioni e Comunità montane di appartenenza.
Art. 12
Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi
1. Le Province, anche in forma associata, in convenzione con gli enti interessati, possono attribuire alle Nuove Comunità montane o alle Unioni di Comuni il compito di svolgere anche attività e funzioni provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi.
2. La convenzione, nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, dovrà stabilire, nell'ambito delle competenze provinciali, le funzioni ed i compiti attributi, e dovrà stabilire altresì le modalità di svolgimento, anche mediante delega, costituzione di uffici comuni o specifiche modalità di organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali.
3. Nell'ambito della Conferenza territoriale prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) viene periodicamente convocata una apposita sessione di coordinamento dei Sindaci dei Comuni montani, al fine di garantire l'unitarietà dei processi di programmazione, valorizzazione, rappresentanza e pianificazione del territorio montano.
Art. 13
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogata.
3.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2001 dopo l'espressione
"di cui alle lettere"
è soppressa la lettera
"a),".
4. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2001 è abrogato. Il programma di riordino territoriale, qualora all'interno di una Comunità montana costituita da almeno otto Comuni, o insistente su valli separate, siano state individuate una o più zone, può prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, come modificato dal comma 6 del presente articolo, che i contributi siano erogati in proporzione al numero dei Comuni appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in una sola zona.
6.
L'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, è così sostituito:
"Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative
1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità montana.
5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunità montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.
6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale medesimo.
7. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.
8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.
9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montane per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.
10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione."
7. Il programma di riordino territoriale può prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, che il contributo ordinario si computi anche considerando le funzioni ed i servizi svolti in forma associata da almeno i quattro quinti dei Comuni ricompresi nella Unione o nella Nuova Comunità montana, costituite tra almeno otto Comuni.
Art. 14
Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi
1. La Regione incentiva le Unioni dei Comuni e le Nuove Comunità montane nei cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed integrato di funzioni comunali, riferito ad almeno tre tra le seguenti aree di amministrazione generale:
a) personale;
b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
c) gestione economica e finanziaria;
d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
e) servizi informativi;
f) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato civile);
g) appalti di forniture di beni e servizi;
h) appalti di lavori pubblici;
i) sportello unico attività produttive;
l) attività istituzionali e segreteria;
m) polizia municipale;
n) protezione civile;
o) servizi sociali;
p) servizi scolastici;
q) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale;
r) catasto;
s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al comma 1 deve essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal terzo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo.
3. I conferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere effettuati da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e devono riguardare l'intera area funzionale.
4. La Regione incentiva la costituzione su base volontaria di Unioni formate da almeno quattro Comuni di norma contermini o da almeno tre Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 15.000 abitanti, con una durata non inferiore a cinque anni ed il cui statuto preveda che la Giunta sia composta esclusivamente da sindaci. Il requisito del numero minimo di Comuni non si applica alle Unioni derivanti da trasformazione di preesistenti Comunità montane istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della presente legge.
5. L'Unione e la Nuova Comunità montana possono gestire servizi pubblici locali privi di rilevanza economica anche attraverso aziende speciali o istituzioni, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, previa analisi dei costi e dei benefici che dimostri l'economicità e la convenienza del ricorso a tale forma di gestione.
Art. 15
Contributi per il riordino territoriale
1. Le Associazioni intercomunali possono accedere ai contributi di settore, con priorità rispetto alle semplici convenzioni, in base alle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, dell'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2004, ferma restando la preferenza da accordare prioritariamente alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, fino al 31 dicembre 2009 il programma di riordino territoriale può prevedere, ferma restando la preferenza per le Unioni e le Nuove Comunità montane, contributi in favore delle Associazioni intercomunali a condizione che, entro tale data, intervenga la trasformazione dell'Associazione intercomunale in Unione.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente legge, i Comuni aderenti alla Comunità montana deliberino di conferire al Nuovo Circondario imolese la gestione associata delle funzioni già da essi conferite alla Comunità montana, il presidente della Giunta regionale decreta lo scioglimento della Comunità montana medesima ed il Nuovo Circondario è autorizzato a richiedere l'erogazione dei contributi regionali ordinari e dei contributi in conto capitale disciplinati dal programma di riordino territoriale per le funzioni ed i servizi da esercitarsi in forma associata in luogo della Comunità montana disciolta.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, il Nuovo Circondario imolese è equiparato ad una Unione di Comuni.
Art. 16
Incentivazione della fusione di Comuni
1. La Regione incentiva le fusioni dei Comuni, con specifiche premialità per quelle coinvolgenti i Comuni aventi meno di 3.000 abitanti o comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma di riordino territoriale prevede altresì specifiche premialità per la fusione di Comuni già precedentemente aderenti alla medesima Unione di Comuni.
2. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e le Unioni interessate effettuano annualmente una ricognizione delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre anni dei contributi regionali per le Unioni, presentano altresì caratteristiche demografiche, territoriali e di integrazione delle funzioni tali da incoraggiare l'avvio di una apposita iniziativa legislativa regionale, d'intesa con i Comuni interessati, finalizzata alla fusione. Tali percorsi coinvolgono prioritariamente le Unioni costituite da un numero ridotto di Comuni e con una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.
3. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, e stabilisce la durata, non inferiore a quindici anni, di quelli ordinari annuali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il Programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di Comuni.
5. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si applica alcuna riduzione proporzionale.
6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme dei commi precedenti, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno previsti al momento della approvazione delle leggi regionali di fusione dei Comuni.
Art. 17
Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti a Comunità montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane
1. I contributi di cui all'articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001 vengono destinati anche alle Unioni di Comuni che, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, subentrino a preesistenti Comunità montane disciolte.
2. A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del riordino complessivo delle Comunità montane e delle ipotesi di cui all'articolo 6, individua la quota del fondo allocato sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le Nuove Unioni stabilendo altresì i criteri di riparto, che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alla Comunità montana disciolta.
3. La restante quota del fondo viene ripartita tra le Comunità montane in base alla disciplina contenuta nell'articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001.
Capo III
Interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004
Art. 18
1. Alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b);
b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.";
b)
dopo il comma 5 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana.";
c)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Conferenza per la montagna
1. La Conferenza per la montagna, organo di coordinamento delle politiche per lo sviluppo delle zone montane, è costituita dai presidenti delle Comunità montane e delle Province comprendenti zone montane, dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 4, e dal presidente della Regione, o dai loro delegati.
2. La Conferenza partecipa all'elaborazione dei contenuti del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis.
3. Il presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.";
d)
al comma 2 dell'articolo 3 le parole
"sentite le Province, le Comunità montane ed i Comuni coinvolti"
sono sostituite dalle parole
"sentite le Province e le Comunità montane coinvolte";
e)
dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3 bis
Programma regionale per la montagna
1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:
a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1, e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti degli accordi-quadro di cui all'articolo 4;
b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo priorità di finanziamento per le Comunità montane che realizzino processi di fusione tra i relativi Comuni;
c) le modalità di erogazione, nonché le ipotesi e le modalità dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b);
d) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti negli accordi-quadro di cui all'articolo 4.
2. I contenuti del programma costituiscono riferimento per gli atti di programmazione settoriale della Regione che individuano misure ed interventi a favore dello sviluppo della montagna. Tali programmi recepiscono le priorità e le linee d'indirizzo di cui al comma 1, lettera a).
3. La Giunta regionale predispone la proposta di programma con la partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi dell'articolo 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, di cui all'articolo 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attività di tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
4. Ai fini dell'attuazione del programma, la Giunta regionale definisce con proprio atto:
a) le modalità di integrazione degli interventi previsti nei programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane;
b) le modalità di monitoraggio dei medesimi interventi settoriali, per la rendicontazione all'Assemblea legislativa regionale.";
f)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna
1. La Comunità montana promuove un accordo-quadro volto a definire, insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
3. L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).";
g)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Procedimento per l'accordo-quadro
1. La Comunità montana definisce i contenuti della proposta di accordo-quadro ricercando la più ampia concertazione con altri soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle forme di partecipazione di cui all'articolo 7.
2. All'accordo-quadro partecipano la Comunità montana, la Regione e la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a) altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, i quali si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.
3. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. L'accordo-quadro è attuato mediante i programmi annuali operativi di cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresì partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati dalla Comunità montana sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.";
h)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Programma annuale operativo (PAO)
1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la Comunità montana approva un programma annuale operativo (PAO) il quale individua le opere e gli interventi, contemplati nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.
2. Il PAO approvato è trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il trentunesimo giorno dalla trasmissione.
3. In caso di segnalazioni, la Comunità montana modifica e riapprova il PAO, riavviando la procedura di esecutività di cui al comma 2.
4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione trasferisce alla Comunità montana la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.";
i)
al comma 1 dell'articolo 7 sono soppresse le parole
"di intesa istituzionale e";
l)
il Titolo III è sostituito dal seguente:
"Titolo III
Finanziamenti regionali alle Comunità montane per gli interventi di sviluppo della montagna
Art. 8
Fondo regionale per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno (Nuove disposizioni per le zone montane).
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, quantificate a norma dell'articolo 10, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno;
b) aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio.
3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Comunità montane. Le Comunità montane utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi annuali operativi di cui all'articolo 6.
4. La Regione ripartisce annualmente le risorse tra le Comunità montane secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale di cui all'articolo 3 bis.
Art. 9
Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:
a) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali;
b) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 Sito esterno (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali). Le risorse del fondo sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
1) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;
2) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
2. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione e di eventuale revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.
Art. 10
Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna
1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, sono suddivise secondo le seguenti quote:
a) ottanta per cento, conferito al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8;
b) venti per cento, conferito al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
2. Le percentuali di riparto di cui al comma 1 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).";
m)
al comma 1 dell'articolo 23 le parole
"I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)"
sono sostituite dalle parole
"I contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)";
n)
al comma 1 dell'articolo 24 le parole
"di cui all'articolo 8",
sono sostituite dalle parole
"di cui all'articolo 3 bis";
o) i commi 2 e 3 dell'articolo 24 sono abrogati;
p)
all'alinea del comma 4 dell'articolo 24, le parole
"di cui all'articolo 11"
sono sostituite dalle parole
"di cui agli articoli 8 e 9";
q)
alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 24, le parole
"di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a)"
sono sostituite dalle parole
"di cui all'articolo 8";
r)
alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 24, le parole
"di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b)"
sono sostituite dalle parole
"di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)";
s)
alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 24, le parole
"di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c)"
sono sostituite dalle parole
"di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)".
Art. 19
Norme transitorie per i procedimenti di cui alla legge regionale n. 2 del 2004
1. Le risorse inscritte nel bilancio di previsione regionale 2008, e nei bilanci relativi agli anni finanziari precedenti, per gli interventi di sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione e dagli Enti assegnatari sulla base delle disposizioni della legge regionale n. 2 del 2004 previgenti alle modifiche apportate con la presente legge.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi
1. La Giunta regionale è incaricata, a norma dell'articolo 54, comma 2 dello Statuto regionale di predisporre, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il progetto di un testo unico in materia di enti locali, con riguardo alla presente legge ed alle leggi di seguito indicate:
b) legge regionale n. 3 del 1999, Parte seconda, Titoli III e IV;
2. Il testo unico proposto dalla Giunta viene approvato dall'Assemblea legislativa con procedura redigente.
3. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto, nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di modifica dei provvedimenti legislativi oggetto del coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera di cui al comma 2.
Art. 21
Contributi alle forme associative già esistenti
1. Fino al 31 dicembre 2009, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall' articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della presente legge.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La nuova disciplina degli incentivi alle forme associative disciplinati dal programma di riordino territoriale contenuta, in particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

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