LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
(abrogato da art. 38 L.R. 19 dicembre 2008, n. 22)
(già modificato da art. 45 L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, infine abrogato da art. 29 L.R. 21 dicembre 2012, n. 21)
(aggiunto da art. 38 L.R. 19 dicembre 2008, n. 22 poi modificati commi 1 e 3 da art. 37 L.R. 23 luglio 2010, n. 7 , in seguito sostituiti commi 1, 2 e 3 da art. 22 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)
La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..
La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 , l'abrogazione del presente articolo 16 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).