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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

Capo I
Riordino delle Comunità montane
Art. 4
Revisione degli ambiti territoriali delle Comunità montane
1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato di funzioni comunali, la Regione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, dall'articolo 9, comma 1 lettera c) e dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), provvede, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e con le procedure indicate nel presente articolo, alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, quali enti specificamente preposti alla salvaguardia, alla valorizzazione ed al presidio delle zone montane.
2. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo delle Comunità montane, che non potranno essere superiori a nove, attraverso:
a) l'accorpamento di Comunità montane;
b) lo scioglimento di Comunità montane ed eventuale contestuale trasformazione in Unioni di Comuni, anche allargate ad altri Comuni;
c) lo scioglimento della Comunità montana e contestuale incorporazione in una Unione di Comuni preesistente o nel Nuovo Circondario imolese;
d) la fusione in un unico Comune montano di Comuni facenti parte della Comunità montana che conseguentemente viene soppressa.
3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i Comuni, delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.
4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati e può contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento, purché coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.
5. Qualora i Comuni interessati, nel rendere il suddetto parere, deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c) del presente articolo, disciplinate all'articolo 6, la nuova Unione di Comuni, ovvero l'incorporazione in Unione preesistente, deve essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la Comunità montana può essere, in ogni caso, sciolta.
6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.
7. Il presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative locali.
8. Il presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti successori fra le precedenti Comunità montane, i nuovi enti ed i Comuni nominando, ove necessario, un commissario per le relative operazioni. Di norma, in caso di accorpamento di più Comunità montane, la Nuova Comunità montana subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli stessi decreti prevedono, altresì, il termine per l'approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi, anche in deroga all'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2001.
9. Al fine di favorire la trasformazione di Comunità montane in Unioni di Comuni, una quota del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane di cui all'articolo 17 viene destinata alle Unioni derivanti da preesistenti Comunità montane per finanziarne il funzionamento, fino alla attribuzione alla Regione della gestione del fondo ordinario corrente statale.
10. La Regione assicura un riequilibrio nell'impiego delle risorse regionali, anche regolate da provvedimenti di settore, allo scopo di attenuare, per i Comuni montani, gli effetti sfavorevoli nell'accesso alle risorse statali per il funzionamento derivanti dallo scioglimento delle Comunità montane.
Art. 5
Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle Nuove Comunità montane
1. Il Consiglio delle Nuove Comunità montane è formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti.
2. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto può prevedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio così costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della maggioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.
3. Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente associativo deve essere rinnovato e il precedente organo resta in carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce altresì il numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non superiore a:
a) 24 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
b) 16 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
c) 13 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 3.000 abitanti.
4. La Giunta è composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente, da scegliersi tra i sindaci.
5. Per le Comunità montane costituite da almeno otto Comuni lo statuto può prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui facciano parte un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso il presidente, eletti dal Consiglio comunitario. In tal caso lo statuto deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui componenti non percepiscono alcuna indennità, deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244 del 2007 Sito esterno, agli assessori non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante in quanto sindaci dei rispettivi Comuni. Al presidente può essere riconosciuta una indennità, a carico della Comunità montana, in misura pari alla differenza tra l'indennità spettante in quanto sindaco e quella spettante per la carica di presidente della Comunità montana, calcolata ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Permane altresì il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Comunità montane in base alla vigente normativa statale in materia di "status degli amministratori".
7. I Comuni adeguano lo statuto delle Nuove Comunità montane alle disposizioni della presente legge entro il termine stabilito dal decreto del presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 2, decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
8. L'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) è abrogato.
Art. 6
Scioglimento di Comunità montane per trasformazione in Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti
1. Qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una o più Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Unione nonché all'insediamento degli organi dell'Unione.
2. Le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunità montane, devono prevedere nel loro statuto:
a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della deliberazione consiliare.
3. Qualora l'Unione di Comuni ricomprenda anche Comuni non montani, la Giunta dell'Unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci dei Comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie della Comunità montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei Comuni montani.
4. L'adesione di Comuni montani ad Unioni di Comuni e la soppressione delle Comunità montane o comunque l'esclusione di tali Comuni da Comunità montane non priva i relativi territori montani, come precisato all'articolo 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007 Sito esterno, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. E' attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.
6. In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di recesso dei Comuni già appartenenti alle Comunità montane soppresse, la Regione può, con decreto del presidente della Giunta regionale e sentiti i Comuni interessati, disporre nuovamente l'istituzione della Comunità montana includendovi i Comuni montani o parzialmente montani. Il decreto di ricostituzione indica i Comuni e ricostituisce la Comunità, stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo e regolando gli aspetti successori.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1, ad una Comunità montana.
Art. 7
Costituzione di presidi territoriali
1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle funzioni da parte della Comunità montana ridelimitata per accorpamento può essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.
Art. 8
Modifiche alla disciplina di approvazione dello statuto delle Comunità montane
1. Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
2. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il presidente della Giunta regionale.

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