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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli enti locali associativi
abrogato
Art. 21
Contributi alle forme associative già esistenti
1. Fino al 31 dicembre 2011, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall' articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della presente legge.
Misure straordinarie transitorie per accompagnare il riordino delle Comunità montane e delle Unioni
1. Al fine di accompagnare, nel biennio 2009-2010, i processi di trasformazione e riorganizzazione delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente legge regionale, la Regione concede contributi alle Comunità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, in deroga alla disciplina ordinaria per l'accesso e la quantificazione dei contributi sul programma di riordino territoriale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 10 della legge regionale n. 11 del 2001, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione tra gli enti montani preordinati all'adeguamento alla presente legge regionale ed alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.
3. La Regione può altresì concedere, fino al 31 dicembre 2010, contributi alle Unioni di Comuni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, al fine di finanziare progetti volti ad accompagnare il raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi regionali disciplinati dal programma di riordino territoriale, nonché contributi a tutte le Unioni per sostenere progetti speciali di miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi associati o progressivo ampliamento dei loro ambiti territoriali.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 3.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La nuova disciplina degli incentivi alle forme associative disciplinati dal programma di riordino territoriale contenuta, in particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

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