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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

TITOLO III
MISURE DI RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Capo I
Principi e norme generali
Art. 23
Ambito della riforma in materia di servizi pubblici Finalità e obiettivi
1. La presente legge detta norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi:
a) idrico integrato;
b) di gestione dei rifiuti urbani;
c) di trasporto pubblico locale.
2. La Regione Emilia-Romagna persegue le seguenti finalità e obiettivi:
a) garantire un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi sulla base dei criteri appositamente definiti periodicamente;
b) perseguire la chiara distinzione dei ruoli tra i soggetti titolari delle funzioni regolatorie ed i soggetti gestori;
c) garantire la distinzione di ruoli fra proprietà, delle reti e degli immobili, e gestione dei servizi;
d) semplificare i processi decisionali e razionalizzare i soggetti coinvolti, realizzando una riduzione dei costi complessivi del sistema regionale;
e) attuare un sistema tariffario che assicuri l'accessibilità universale dei servizi e garantisca un livello delle tariffe coerente con la qualità e quantità di cui alla lettera a);
f) favorire lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese operanti nel settore;
g) garantire la tutela degli utenti e la loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione.
3. In applicazione dei principi di cui all'articolo 118, comma 1 della Costituzione Sito esterno, le funzioni relative ai servizi pubblici di cui al comma 1 sono ripartite a livello regionale o locale. Per le funzioni che devono essere allocate a livello locale, la presente legge:
a) garantisce l'individuazione di ambiti ottimali che, in applicazione del principio di adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi perseguiti;
b) definisce forme di organizzazione delle funzioni che garantiscano la riduzione dei costi e delle strutture amministrative.
Capo II
Riforma del trasporto pubblico locale
Art. 24
Funzioni in materia di trasporto pubblico locale
1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ferma restando la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi.
2. La Regione promuove l'introduzione di un unico sistema tariffario integrato sull'intero territorio regionale. A tal fine essa definisce, sentite le Province ed i Comuni, le modalità per la necessaria articolazione tariffaria di bacino. La Regione promuove altresì l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici autofiloviari.
Art. 25
Riforma delle Agenzie locali per la mobilità
1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:
a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno;
b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;
d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
e) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;
f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24;
g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.
2. In conformità con gli obiettivi della legge i Comuni e le Province decideranno della proprietà dei beni funzionali all'effettuazione del servizio in conformità con quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 26
Attuazione del riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie
1. Ai fini di cui all'articolo 25 la Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, promuove una intesa-quadro con le Province ed i Comuni soci delle Agenzie locali per la mobilità finalizzata alla realizzazione del processo di riassetto organizzativo del sistema delle Agenzie medesime, delineato dal presente articolo. Nell'ambito dell'intesa quadro sono evidenziati in particolare i criteri di massima efficacia ed economicità gestionale a cui il processo di riorganizzazione dovrà essere finalizzato.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le Agenzie realizzano quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Entro il 31 dicembre 2010 le Agenzie realizzano quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d).
4. Le gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale bandite dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prevedere l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera e). Non è ammessa la proroga di affidamenti non conformi alla citata lettera e).
Art. 27
1.
Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppressa la locuzione
"secondo le modalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio),".
2.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis
Procedimento di approvazione del PRIT
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PRIT e delle sue varianti.
2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo comunica all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno. Successivamente il presidente della Regione per l'esame congiunto del documento preliminare convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000, chiamando a parteciparvi ai sensi dello stesso articolo 14, comma 3, le Province, i Comuni presenti nella Conferenza Regione-Autonomie locali e le Regioni contermini. Sono inoltre chiamati a partecipare alla conferenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale n. 20 del 2000, i soggetti gestori delle infrastrutture per la mobilità di rilievo almeno regionale.
3. A seguito delle conclusioni della fase della conferenza di pianificazione, l'Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Copia del piano adottato è trasmesso agli enti indicati dal comma 2.
4. Il piano adottato è depositato presso le sedi dell'Assemblea legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4 possono formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni ambientali, economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi presenti nei territori interessati.
6. L'Assemblea legislativa, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni e approva il piano.
7. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano. Dell'approvazione è data altresì notizia, a cura dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
8. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi del comma 7.".
3.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunta la locuzione:
", nonché i piani di bacino".
4.
Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme organizzative basate sulla convenzione fra enti locali ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno".
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998 sono abrogati.
Capo III
Riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 28
Regolazione dei servizi pubblici
1. La Regione in raccordo con le Autonomie locali e nell'ambito dei principi fissati all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) esercita la regolazione per i servizi pubblici ed in particolare per l'esercizio delle funzioni relative:
a) al servizio idrico integrato;
b) al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) agli altri servizi pubblici di rilevanza economica che saranno individuati con successive disposizioni legislative.
2. La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, alla redazione del piano economico e del piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 4 e all'articolo 203, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), nonché alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all'articolo 30 della regolazione tariffaria. Con direttiva della Giunta regionale sono ulteriormente specificate le attività connesse alle suddette funzioni e in particolare le modalità essenziali di partecipazione degli utenti.
3. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad approvare gli schemi dei contratti di servizio e dei bandi di gara per l'affidamento proposti dai soggetti appaltanti. La Regione provvede altresì ad eseguire i controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti delle società di gestione per gli interventi infrastrutturali di maggiori dimensioni economiche, nonché a valutare la coerenza dei piani di investimento infrastrutturali con i piani tariffari. Essa provvede altresì, in relazione alle funzioni di cui al presente articolo, ad esercitare la vigilanza sull'operato delle società di gestione e degli altri soggetti operanti nel settore ed esercita il potere di sanzione di cui al comma 5.
4. La Regione costituisce un sistema informativo con le Province e i Comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
5. La Regione esercita altresì tutte le funzioni sanzionatorie ad eccezione di quelle connesse alla violazione del contratto di servizio. In particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:
a) all'applicazione delle tariffe;
b) alla fornitura delle informazioni richieste;
c) alla mancata organizzazione dei servizi secondo quanto previsto dalle normative di settore;
d) al mancato rispetto delle prescrizioni tecniche-operative emanate.
6. Per le violazioni di cui al comma 5 è prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 irrogata direttamente dalla Regione commisurata alla gravità dell'inadempienza. In caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di proporre al soggetto affidante la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento è a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché di quanto introitato a titolo di sanzioni.
8. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione annuale sull'attività svolta e sui costi della medesima, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 29
Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28 è istituito il Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici, composto da:
a) l'assessore regionale competente per materia;
b) quattro componenti nominati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL) di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, tra gli amministratori locali, rappresentativi del sistema delle Autonomie locali.
2. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Regione e resta in carica per 5 anni. Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso.
3. Il Comitato propone alla Giunta regionale gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, ivi compresi i parametri cogenti di riferimento per la determinazione della tariffa finale, e si avvale delle strutture tecniche regionali competenti per materia.
Art. 30
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
1. La Regione individua il territorio provinciale quale minima aggregazione di ambito territoriale ottimale di esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista all'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 25 del 1999. La Regione promuove, anche tramite specifici incentivi, l'aggregazione tra ambiti territoriali provinciali.
2. La Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del presente Capo, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, avente personalità giuridica di diritto pubblico.
3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione di cui al comma 2 mediante l'Unione di Comuni o la Nuova Comunità montana di cui fanno parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i Comuni interessati.
4. La convenzione di cui al comma 2 individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti. Il costo del personale dipendente dagli enti locali partecipanti alla forma di cooperazione dedicato all'esercizio delle funzioni previste nella convenzione trova copertura nell'ambito della tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita ai sensi dell'articolo 28, comma 7.
5. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:
a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della Regione;
c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'articolo 28, comma 2;
e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;
f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi introitate;
g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale.
6. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 è svolto previo parere della Regione ai fini della congruità con la regolazione di cui all'articolo 28.
Art. 31
Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici
1. L'Autorità regionale prevista all'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 1999 svolge altresì le funzioni di conciliazione preventiva al fine di prevenire e risolvere le controversie derivanti dall'applicazione del contratto di servizio e approva la Carta del servizio pubblico di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. Presso l'Autorità di cui al comma 1 è costituito un Comitato consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei territori per il controllo della qualità dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Regione su proposta dell'Autorità.
3. Su proposta dell'Autorità di cui al comma 1 la Giunta regionale emana una direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
4. Il Comitato:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Autorità di cui al comma 1 e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
d) trasmette all'Autorità di cui al comma 1 le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1999;
f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui al comma 1.
5. Presso la Regione è istituito il "Tavolo consultivo permanente sulle tariffe", presieduto dal direttore generale competente per materia, a cui partecipano l'Autorità regionale di vigilanza, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tre rappresentanti delle principali categorie degli utenti indicati dal Comitato consultivo utenti di cui al comma 2 tra le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), due rappresentanti delle associazioni di categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori e tre rappresentanti delle convenzioni di cui all'articolo 30, comma 2, individuati dal Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici di cui all'articolo 29.
6. Il Tavolo di cui al comma 5 è consultato sulla proposta di metodo tariffario previsto dall'articolo 25 ter della legge regionale n. 25 del 1999, per la proposta tariffaria prevista al comma 2 dell'articolo 28 nonché per il monitoraggio delle tariffe di cui all'articolo 30.
7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla nomina dei componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla definizione delle relative modalità di funzionamento. La partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.
Art. 32
Disposizioni transitorie
1. Le Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999 elaborano una proposta di convenzione ai sensi dell'articolo 30, comma 4 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soggetti partecipanti alla forma di cooperazione entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. Decorso inutilmente il termine, la Provincia provvede ad elaborare la proposta di convenzione nonché tutti gli atti necessari all'adeguamento dell'Agenzia di ambito alle disposizioni di cui alla presente legge. La convenzione esplica effetti dal 1° gennaio 2009 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999. Dalla data del 1° luglio 2009 sono soppresse le Agenzie di ambito.
2. La Regione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 28, ivi comprese quelle connesse ai procedimenti in corso, dal 1° gennaio 2009.
3. I Comitati consultivi degli utenti costituiti ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 1999 continuano ad operare sino alla costituzione del Comitato degli utenti ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.
Art. 33
1. Sono abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 25 del 1999.
2. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3, 3 bis, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999.
3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 34
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999 continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la presente legge.
2. Le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 relative ai compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con la presente legge, con riferimento ai soggetti che partecipano alla convenzione di cui all'articolo 30, comma 2.

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