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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

L.R. 23 luglio 2009, n. 9

Art. 1
Finalità e indirizzi generali
1. La Regione adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunità montane.
2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle Comunità montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani e di esercizio associato delle funzioni comunali, assimilandole alle Unioni di Comuni; sostiene l'incentivazione delle Unioni di Comuni, quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle politiche comunali; opera la riallocazione delle funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Comunità montane riformate ed alle Unioni;
b) appropriata configurazione dell'assetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, rispetto alla quale promuove e sostiene:
1) il superamento delle criticità gestionali e la sovrapposizione dei livelli;
2) lo sviluppo della qualità complessiva delle prestazioni dei livelli di governo;
3) l'individuazione di indicatori atti a verificarne l'efficacia nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria con riferimento alla progressiva acquisizione dell'autonomia finanziaria e di bilancio;
c) razionalizzazione organizzativa, rispetto alla quale promuove misure per:
1) un efficace sistema delle partecipazioni societarie, fondata sul principio dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione degli oneri organizzativi e finanziari;
2) la semplificazione del sistema degli enti pubblici sub-regionali, con l'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari e amministrativi e con l'adozione di misure di eliminazione o di rifunzionalizzazione organica;
3) revisione dei meccanismi procedimentali e decisionali, rispetto alla quale promuove misure che consentano ai processi decisionali di svolgersi con efficacia e rapidità e con la riduzione generalizzata dei tempi.
3) La Giunta regionale, per l'attuazione degli obiettivi previsti nel presente articolo, è autorizzata a concludere accordi con il Governo per armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione Sito esterno.

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