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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 19 dicembre 2008, n. 22

L.R. 23 luglio 2009, n. 9

Capo III
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società Terme di Salsomaggiore SpA
Art. 41
Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano SpA
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA) è autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano SpA nella partecipata società Terme di Salsomaggiore SpA, ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla legge n. 8 del 1999.
2. Il presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione.

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