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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

CAPO II
Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative
Principio di non sovrapposizione tra enti associativi
abrogato.
Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove Comunità montane e alle Unioni di Comuni
abrogato.
Art. 11

(abrogati commi 1, 4 e 5 da art. 29 L.R. 21 dicembre 2012, n. 21)

Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle Nuove Comunità montane ed alle Unioni
1. abrogato.
2. In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente dell'Unione o della Nuova Comunità montana.
3. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali sono esercitate, in caso di conferimento all'Unione o alla Nuova Comunità montana, dal Consiglio dell'Unione o della Nuova Comunità montana, sentita la Giunta dell'ente associativo Nuova Comunità montana. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo.
4. abrogato.
5. abrogato.
Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti associativi
abrogato.
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme associative
abrogato.
Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi
abrogato.
Contributi per il riordino territoriale
abrogato.
Art. 16
Incentivazione della fusione di Comuni
1. La Regione incentiva le fusioni dei Comuni, con specifiche premialità per quelle coinvolgenti i Comuni aventi meno di 3.000 abitanti o comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma di riordino territoriale prevede altresì specifiche premialità per la fusione di Comuni già precedentemente aderenti alla medesima Unione di Comuni.
2. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e le Unioni interessate effettuano annualmente una ricognizione delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre anni dei contributi regionali per le Unioni, presentano altresì caratteristiche demografiche, territoriali e di integrazione delle funzioni tali da incoraggiare l'avvio di una apposita iniziativa legislativa regionale, d'intesa con i Comuni interessati, finalizzata alla fusione. Tali percorsi coinvolgono prioritariamente le Unioni costituite da un numero ridotto di Comuni e con una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.
3. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, e stabilisce la durata, non inferiore a quindici anni, di quelli ordinari annuali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il Programma di riordino territoriale può prevedere e disciplinare contributi straordinari per sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o incorporazione di Comuni.
5. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si applica alcuna riduzione proporzionale.
6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità assoluta ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme dei commi precedenti, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno previsti al momento della approvazione delle leggi regionali di fusione dei Comuni.
Art. 17
Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti a Comunità montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle Comunità montane
1. I contributi di cui all'articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001 vengono destinati anche alle Unioni di Comuni che, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, subentrino a preesistenti Comunità montane disciolte.
2. A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del riordino complessivo delle Comunità montane e delle ipotesi di cui all'articolo 6, individua la quota del fondo allocato sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le Nuove Unioni stabilendo altresì i criteri di riparto, che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alla Comunità montana disciolta.
3. La restante quota del fondo viene ripartita tra le Comunità montane in base alla disciplina contenuta nell'articolo 7 bis della legge regionale n. 11 del 2001.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

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