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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

Capo IV
Disposizioni sul personale
Art. 42
Criteri generali sul trattamento del personale
1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove misure finalizzate ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali al fine di migliorare l'efficacia degli interventi e sviluppare le potenziali sinergie, perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.
2. La Regione, per agevolare il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, promuove la costituzione di un organismo interistituzionale, con funzioni di coordinamento, a cui partecipano rappresentanti degli enti interessati alla riorganizzazione, designati dall'ufficio di presidenza della Cral.
3. In coerenza con i principi contenuti nell' articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno, il personale assunto a tempo indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attività oggetto del processo di riorganizzazione è trasferito, di norma, alle dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si applica la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice civile nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica.
4. Nell'arco del periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro funzioni gli enti che saranno soppressi a seguito del processo di riorganizzazione non possono attivare procedure per il reclutamento del personale, fatta salva la stabilizzazione del lavoro precario, da attuarsi solo previa verifica di compatibilità con le linee organizzative formulate nell'ambito dell'organismo di cui al comma 2.
5. L'anzianità di servizio e l'esperienza maturata negli enti di provenienza, ove non utilizzata ai sensi del comma 4, sarà valutata negli enti di destinazione ai fini dell'applicazione della legge n. 244 del 2007 Sito esterno. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella titolarità dei rapporti del nuovo ente successore.

Note del Redattore:

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione..

La Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2010, pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 2010, n. 6 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 54, notificato il 29 agosto-2 settembre 2008 e depositato in cancelleria il 4 settembre 2008, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

(come disposto dal comma 5 dell' art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che aggiunge l'art. 18 bis alla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 , l'abrogazione del presente articolo 16 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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