LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14
NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Oggetto della legge
Art. 2 - Principi ispiratori
Art. 3 - Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa
Art. 4 - Funzioni del Comune
Art. 5 - Funzioni della Provincia
Art. 6 - Funzioni della Regione
Art. 7 - Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani
Note del Redattore:
Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."