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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 3
Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa
1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:
a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;
c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;
d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;
e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.
"Art. 3
Quota associativa, programmi e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA."

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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