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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Art. 47
Attuazione degli interventi
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.
2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.
4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:
a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;
b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.
5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.
6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.
7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.
8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.
9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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