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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14

NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto della legge
1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.
2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.
Art. 2

(aggiunta lett. i bis) comma 1 da art. 39 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Principi ispiratori
1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione Sito esterno, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:
a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;
b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;
c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;
d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;
e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;
f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;
g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;
h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;
i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.
i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.
Art. 3
Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa
1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:
a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;
c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;
d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;
e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.
Art. 4
Funzioni del Comune
1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.
2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:
a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;
c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;
d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.
4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.
Art. 5

(abrogata lett. g) comma 1 da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Funzioni della Provincia
abrogato.
Art. 6

(sostituite lett. c) e lett. g) comma 1 da art. 40 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Funzioni della Regione
1. La Regione:
a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;
b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;
c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;
d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;
f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;
h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della L. R. 28 dicembre 1999, n. 38);
i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;
j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;
k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.
Art. 7

(già modificato comma 5 da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi sostituito comma 5 da art. 41 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani
1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 451 Sito esterno (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 Sito esterno (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 Sito esterno), e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.
3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.
4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;
b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;
c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;
d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;
e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.
5. La Regione:
a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;
b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;
c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.

Note del Redattore:

Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."

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